Prova e mezzi di prova

Quando si vuole fare causa, cioè agire in giudizio per ottenere tutela di un diritto, occorre fornire delle prove: si tratta dell’onere della prova (art. 2697 c.c.); si tratta di elementi che determinano il convincimento del giudice.

Si deve distinguere tra la prova ed il mezzo di prova:

  • la prova è il risultato
  • il mezzo di prova è invece ciò che consente di raggiungere tale risultato

In giudizio si dovranno provare:

  • un fatto
  • un evento
  • una condizione (es. l’esistenza di un rapporto di debito/credito; il pagamento; oppure un danno subito)

Il mezzo di prova sarà, ad esempio, il documento che descrive il rapporto di debito/credito e la sua origine, o l’evento dannoso che ha provocato il danno.

Per legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione proprio le prove (art. 115 c.p.c.)

Avv. Chiara Daneluzzi
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Autore

  • Avv. Chiara Daneluzzi

    Laureata in Giurisprudenza all'Università di Trieste, l'Avv. Chiara Daneluzzi svolge la pratica forense dal 1999 occupandosi di diritto del lavoro, pubblico e privato, e di diritto amministrativo. È membro del direttivo veneto dell’Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI) e fa parte degli Avvocati Amministrativisti Veneti.
    Fonda lo Studio Legale Daneluzzi nel 2013, continuando ad occuparsi in maniera prevalente del diritto del lavoro e diritto amministrativo. Diventa Cassazionista nel 2016. È referente legale del sindacato di polizia COISP Venezia e regionale, e del sindacato dei medici SNAMI Venezia. Opera a Venezia, Treviso e Pordenone.

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