Sai come funzionano le ferie nel del diritto del lavoro? É un argomento poco approfondito e che si da per scontato, invece merita un approfondimento poiché a volte è fonte di controversie.
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Nell’articolo:
Il diritto alle ferie
Le ferie sono un diritto irrinunciabile: sono previste sia dall’art. 2109 del Codice Civile, che dall’art. 36 della Costituzione.
Tali fonti normative prescrivono che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di almeno 4 settimane all’anno di ferie retribuite.
Quindi, non solo di potersi assentare dal lavoro per tale periodo ogni anno, ma di essere anche pagato.
Se si lavora per meno di un anno, si avrà diritto ad un periodo di ferie proporzionatamente ridotto.
Ancora, il periodo di ferie deve essere possibilmente continuativo: non esiste quindi un diritto assoluto ad avere le settimane tutte di seguito.
Infine, i CCNL possono anche stabilire il diritto a un periodo di ferie superiore a 4 settimane, ma mai inferiore.
La funzione delle ferie
La funzione delle ferie è il recupero delle energie psico fisiche del lavoratore. Le ferie servono quindi a preservare la salute del lavoratore; e poiché nel nostro ordinamento la sanità è pubblica, quindi un costo a carico della collettività, diventa fondamentale preservare la salute di tutti i lavoratori, anche tramite le ferie.
L’istituto delle ferie risponde dunque a questa esigenza, oltre che alla tutela del bene-salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione.
Per questa ragione le ferie sono irrinunciabili: il lavoratore quindi non può decidere di rinunciare al periodo di riposo, preferendo farselo pagare. Questo perché esporrebbe la collettività a costi per curarlo.
Chi decide il periodo di ferie?
Per la legge, le ferie vanno concordate tra lavoratore ed azienda. In pratica, il lavoratore può esprimere una preferenza, ed indicare un periodo che gradirebbe, ma dovranno essere privilegiate le ragioni organizzative del datore di lavoro.
Se quindi l’azienda chiude nelle 3 settimane canoniche di agosto, il lavoratore non potrà pretendere di avere tutte le sue settimane di ferie a gennaio.
In ogni caso, si potranno contestare davanti al giudice eventuali differenze di trattamento tra lavoratori di una stessa azienda, se ad esempio ad alcuni fosse sempre consentito scegliersi i periodi più graditi, e ad altri invece no.
Se non ho maturato i giorni richiesti e l’azienda chiude per la pausa estiva?
Può accadere che abbiamo iniziato a lavorare da poco e non abbiamo ancora maturato i giorni di ferie quando l’azienda chiude per la pausa estiva. In questo caso, fruiremo in anticipo delle ferie che matureremo lavorando nei mesi successivi. Se puoi quel lavoro terminasse prima della maturazione delle ferie, l”azienda scalerà dall’ultima retribuzione l’indennità corrispondente alle ferie fruite ma non ancora maturate. Avremo cioè una regolazione economica dell’istituto.
E se sono ancora in prova?
Anche in prova si maturano le ferie, con la stessa ratio che nel rapporto di lavoro stabilizzato. Quindi ogni giorno e mese di lavoro in periodo di prova concorre a farci maturare le ferie, che verranno conteggiate e fruite a tempo debito.
Al proposito ricordiamo che la prova è lavoro a tutti gli effetti, ed incide quindi su tutti gli istituti, retribuzione, ferie, TFR ed anzianità. Vi invitiamo anzi ad approfondire le specificità del periodo di prova nel nostro articolo.
E se mi ammalo in ferie?
Se ci si ammala o ci si lesiona durante le ferie, le stesse vengono sospese, perché subentra il diverso istituto della malattia, sempre garantito dalla legge. Dobbiamo all’intervento della Corte Costituzionale questa possibilità, infatti:
la Corte, nel dicembre 1987, ha dichiarato incostituzionale l’art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevedeva la sospensione delle ferie in occasione di malattia o infortunio occorsi in quel periodo.
L’effetto di questa sentenza della Consulta è appunto che adesso la malattia sospende le ferie.
Come funziona, in pratica?
Diciamo che sono in ferie, e cado malamente da uno scoglio e mi rompo una gamba: ricorrerò alle cure del pronto soccorso, che me ne rilascerà certificato.
Diligentemente, lo comunicherò subito al datore di lavoro con mail, pec o raccomandata AR anticipata dalla mail, o perlomeno da un whatsapp, e il datore disporrà la conversione da ferie a malattia.
Poi il periodo di malattia, intercorso durante le ferie, sarà coperto dall’INPS ma solo a patto che il lavoratore abbia comunicato l’indirizzo di reperibilità e rispetti le fasce orarie per le visite fiscali, come al solito.
Attenzione che però il principio della prevalenza della malattia sulle ferie non è assoluto: vale solo per quegli eventi morbosi che impediscano del tutto al lavoratore il reintegro delle energie psicofisiche.
Se, quindi, comunico al datore di lavoro di avere un raffreddore, il datore ben potrà non riconoscermi la sospensione delle ferie, ritenendo che un banale raffreddore non impedisca del tutto il recupero delle mie energie psicofisiche.
A quel punto, avrò un periodo di riposo residuo da fruire, nei tempi e modi che concorderò con l’azienda.
La monetizzazione delle ferie
Come scritto in precedenza, le ferie non sono rinunciabili e quindi non si può scegliere di non farle e di chiederne invece la monetizzazione. Ciò non è consentito dalla legge. Se però il lavoratore termina il rapporto di lavoro con un periodo di ferie residue maturate ma non fruite, le ferie potranno allora essere liquidate, ovvero pagate. Lo possiamo constatare spesso nelle buste paga di fine rapporto.
Un po’ diversa, invece, la situazione nel pubblico impiego.
L’art. 5 comma 8 del decreto legge n. 95/2012 infatti prescriveva che le ferie dovevano essere assolutamente consumate, cioè fruite, entro l’anno, e se residuavano al termine del rapporto il pubblico dipendente le perdeva.
In realtà, già poco tempo dopo la pubblicazione della norma diverse sentenza del Consiglio di Stato avevano limitato tale preclusione mancata fruizione delle ferie per scelta del dipendente.
Da oggi, il Dlgs. n. 144 del 7 agosto 2026 (noto come Decreto P.A.) ha modificato questa situazione, intervenendo sull’art. 5 del d.l. 95/12. Oggi, l’amministrazione dovrà avvisare per tempo il dipendente del monte ferie maturato, e sollecitarlo a fruirne, avvisandolo del rischio di perderle. Se non lo fa, e il rapporto si conclude o comunque scade il termine per la consumazione delle ferie, il dipendente avrà diritto alla monetizzazione delle ferie.
Come tutelarsi se ci sono problemi con ferie e lavoro?
Nel caso in cui ci ammaliamo o ci infortuniamo durante le nostre meritate vacanze, e non sappiamo come regolarci; oppure, se in generale l’azienda non gestisce correttamente le nostre ferie, anche se siamo dipendenti pubblici, sarà il caso di rivolgersi ad un avvocato per ottenere tutela.
Quale avvocato? il giuslavorista, che tra i vari professionisti legali è quello esperto nel diritto del lavoro.
Il più delle volte una consulenza adeguata può prevenire l’insorgenza di una controversia ed anche di una causa, e consente di tutelare i propri diritti evitando costi e tempi di un processo!
Lo Studio Daneluzzi tratta di diritto del lavoro?
Certamente SÌ. L’avv. Chiara Daneluzzi è avvocato giuslavorista e tratta cause e controversie di lavoro sin dal 1999. È membro del direttivo veneto di Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI) dal 2022, la più rappresentativa associazione specialistica del diritto del lavoro, che la certifica come avvocato del lavoro esperto.
Grazie all’esperienza maturata in molte cause di successo, lo Studio può offrirvi sia consulenza che assistervi in giudizio e patrocina ricorsi avanti TAR e Consiglio di Stato, essendo l’avv. Daneluzzi anche Cassazionista.
Potete rivolgervi con totale fiducia allo Studio nelle sedi di Treviso, Venezia e Pordenone oppure, in prima istanza, da remoto.
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