Ecco una piccola guida pratica per capire che cosa sono le sanzioni amministrative e quali sono i passi da seguire per tutelarsi contro la funzione punitiva della Pubblica Amministrazione.
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Indice
Che cos’è una sanzione amministrativa?
La sanzione amministrativa è uno strumento di cui si serve l’ordinamento per reprimere alcune violazioni di legge: i cosiddetti illeciti amministrativi.
Per capire cosa fare e a chi rivolgersi nel caso in cui si riceva una sanzione amministrativa, è necessario fare un piccolo excursus storico per comprendere al meglio la natura e la finalità di questi strumenti sanzionatori.
Caratteristiche e tipologie di sanzioni amministrative
La sanzione amministrativa è uno strumento dotato di una funzione afflittiva e deterrente.
Questi due attributi si avvicinano molto al concetto di “pena“, tipico del sistema penale.
Inizialmente le sanzioni amministrative erano legate soprattutto a contesti circoscritti come quello finanziario e quello previdenziale.
A partire dalla L. 689/1981 si avvia un processo che interviene su due fronti: da una parte il legislatore fornisce un modello generale e autonomo per gli illeciti amministrativi, dall’altra avvia un processo di depenalizzazione.
Ciò significa che alcuni reati vengono “declassati” rientrando così nella categoria di illecito amministrativo.
Proprio per questo motivo, vi è un’affinità di regime tra alcuni reati e illeciti amministrativi.
Entrambi gli strumenti di repressione in questione rispondono ad alcuni principi generali tipici dell’ordinamento amministrativo e penale come, ad esempio, il principio di legalità e il principio di personalità della responsabilità.
Ad oggi la sanzione amministrativa trova la sua fonte e la sua previsione all’interno di leggi amministrative oppure nel provvedimento che viene emanato sulla base di tale legge.
Una volta accertato che ci troviamo all’interno dell’ambito degli illeciti amministrativi, cerchiamo di individuare il procedimento che deve essere seguito.
Come funziona il procedimento delle sanzioni pecuniarie
La L. 689/1981 si pone come paradigma del regime sanzionatorio amministrativo. Per spiegare al meglio questo iter, prenderemo come esempio le sanzioni pecuniarie poiché rappresentano la più importante e la più comune categoria delle sanzioni amministrative.
Come facilmente intuibile, questa tipologia di sanzioni fa sorgere l’obbligo di pagare una determinata somma di denaro la quale deve rientrare nella c.d. cornice edittale (ossia nel minimo e nel massimo stabilito dalla norma stessa. Sul punto, si veda l’art. 10 della L. 689/1981). Un esempio può essere la multa emanata a seguito di un’infrazione stradale.
Il procedimento sanzionatorio può essere suddiviso in tre fasi (più una eventuale).
1a fase: Accertamento
Il primo segmento del procedimento sanzionatorio amministrativo corrisponde a una fase detta di accertamento (art. 13). In questa sezione, che è molto simile all’istruttoria del procedimento amministrativo generale, vi è una “attività di raccolta e di prima valutazione di elementi di fatto suscettibili di integrare una fattispecie di illecito amministrativo“.
Es.: rilievi segnaletici e fotografie a seguito di un passaggio con il semaforo rosso.
Qualora l’accertamento abbia esito positivo, ossia si è accertato che un illecito amministrativo è stato commesso, si entra nella seconda fase del procedimento: la contestazione dell’illecito al trasgressore.
2a fase: Contestazione dell’illecito
La contestazione dell’illecito, quando non è contestuale al verificarsi della trasgressione, deve essere emanata dall’ufficio competente e deve essere notificata all’interessato entro il termine di 90 gg. dall’accertamento (art. 14).
Questo termine è perentorio per l’amministrazione. Ciò significa che superato questo lasso di tempo, l’amministrazione non può più far valere l’obbligazione di pagamento che nasce dalla violazione dell’illecito amministrativo.
ATTENZIONE: a seguito dei numerosi e recenti processi di digitalizzazione della P.A., le notifiche di sanzioni amministrative possono essere notificate attraverso l’App-IO o PEC.
A partire dalla data della contestazione o dalla notificazione della violazione, scattano due termini importanti:
- Entro i 60 gg. dalla notifica della violazione (immediata o differita), il presunto trasgressore può comunque procedere al pagamento che solitamente, in questi casi, riduce l’ammontare della sanzione. Questo meccanismo si chiama oblazione.
L’oblazione estingue l’obbligazione pecuniaria evitando l’accertamento definitivo dell’illecito. - Entro 30 gg. dalla data della contestazione o dalla notificazione della violazione, gli interessati possono presentare scritti difensivi o documenti.
Gli interessati possono anche chiedere di essere sentiti personalmente dall’autorità amministrativa competente (art. 18).
Con questa modalità, dunque, si instaura un contraddittorio tra il presunto trasgressore e l’autorità amministrativa competente.
3a fase: La sanzione
Qualora si instauri il contraddittorio, gli esiti possono essere di due tipi:
- Archiviazione del caso quando, a seguito delle prove presentate, emerge che la violazione non sussiste;
- La violazione è fondata. L’amministrazione procede ad emanare un’ordinanza-ingiunzione che contiene la sanzione pecuniaria, il suo ammontare e l’obbligo per il trasgressore di adempiere entro un termine di 30 gg. dalla notificazione dell’ordine.
Talvolta, l’ordinanza-ingiunzione può contenere anche delle sanzioni accessorie come confische o sospensioni di licenze (artt. 20-21), o ritiro della patente di guida.
L’ordinanza-ingiunzione è titolo esecutivo! Ciò significa che in caso di mancato pagamento, l’amministrazione può riscuotere coattivamente l’importo previsto (sanzione + spese).
Contro l’ordinanza-ingiunzione è possibile fare opposizione dinanzi al giudice di pace o al Tribunale.
Altre tipologie di sanzioni
Evidenziata la posizione centrale che occupano le sanzioni pecuniarie all’interno del sistema sanzionatorio amministrativo, è necessario però accennare alle altre due categorie di sanzioni amministrative.
Le sanzioni interdittive colpiscono l’attività posta in essere dal destinatario del provvedimento come, ad esempio, l’interdizione dall’esercizio di attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni.
Tipico esempio: il ritiro della patente (art. 219 Cod. della strada).
Le sanzioni disciplinari invece sono quelle che riguardano il rapporto di lavoro per i soggetti posti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni oppure sottoposti a regimi speciali (come alcune categorie di professionisti che necessitano l’iscrizione all’albo).
Un esempio di sanzione amministrativa per questa categoria è la sospensione dal servizio o dall’albo. Sul punto si veda il d.lgs. 165/2001.
Anche queste ultime due tipologie di sanzioni seguono un iter procedimentale molto simile a quello delle sanzioni pecuniarie che abbiamo analizzato.
A che tipo di professionista rivolgersi?
In materia di sanzioni amministrative, la tempestività è fondamentale perchè ci sono termini piuttosto brevi per opporsi o impugnare.
Proprio per questo motivo, non esitate a rivolgervi ad un professionista che tratta il diritto amministrativo, il quale vi consiglierà al meglio cucendo su misura per voi la soluzione più adatta al vostro caso.
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