L’imprenditore adotta l’A.I. in azienda: può licenziare il dipendente che svolge quelle mansioni?

É cronaca recentissima il caso di 37 persone addette a mansioni informatiche licenziate a Marghera VE dalla Investcloud, una importante multinazionale nella Financial Technology, a causa della introduzione dell’A.I. in azienda, che avrebbe reso non più necessario il lavoro dei suddetti dipendenti, sostituiti dall’intelligenza artificiale.

Al netto di quelli che saranno gli sviluppi anche giuridici della vicenda, prendiamo spunto dal caso di cronaca per trattare l’argomento, ovvero il binomio AI e licenziamento.

Tempo di lettura: 8 minuti

Si può licenziare perché si sostituisce il lavoro umano con l’A.I.?

In brevissimo, la risposta è si. In estrema sintesi, si tratta di tipico caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in sigla g.m.o. Chiariamo subito che questo non ha nulla a che fare con la giusta causa che qualcuno invoca in questo caso, e che invece è istituto giuridico diverso.
Se quella appena fornita è la risposta in breve, andiamo però a capire insieme nell’articolo il perchè, e se ciò vale in tutti i casi.

Quando si può licenziare in generale

É principio basilare dell’ordinamento italiano la libertà di iniziativa economica, cioè di fare impresa. Lo garantisce la Costituzione all’art. 41. Questo principio comporta la libertà nelle scelte organizzative dell’impresa, cioè come la si gestisce. E tra queste scelte organizzative legittime vi è anche il contenimento dei costi. Le imprese devono infatti fare profitti, non essendo onlus.

Al tempo stesso, come ben noto, la Costituzione tutela anche il lavoro (art. 36), in tutte le sue forme e predisponendo anche alcuni importantissimi paletti in punto di retribuzione adeguata e sufficiente.
Ma la Costituzione tutela il lavoro, non “quel posto” di lavoro.

Poi, altre leggi dello Stato (la L. 604/1966 ad esempio, poi la L. n. 108/1990, nonchè la n. n. 300/1970, meglio nota come Statuto dei lavoratori, ed in seguito anche il Dlgs. n. 81/2015 e l’87/2018, ossia il Jobs Act ed il Decreto Dignità che lo ha modificato) pongono invece limiti alla facoltà di licenziare.

Lo Stato cioè limita una delle facoltà dell’imprenditore, che è quella di licenziare i dipendenti, nel senso che pone regole precise a cui i licenziamenti devono sottostare per essere validi ed efficaci.

Ma in base alla gerarchia delle fonti, disposta dall’art. 1 delle “Preleggi”, la Costituzione è norma di rango superiore alle leggi ordinarie dello Stato.
Quindi la tutela della libertà di impresa in linea di massima prevale sulla pur legittima aspettativa al mantenimento del posto di lavoro.

Questo come principio generale dell’ordinamento. É importante tenerlo a mente, perchè ci stiamo muovendo in un mondo regolato da norme e principi di diritto positivo, cioè deciso dagli uomini e scritto, e non da principi etici.

Ne consegue che se si rispettano le regole previste dalla legge, si può sempre licenziare. Non si possono fare, e non hanno senso in questa analisi, ragionamenti di tipo etico o morale: siamo nell’ambito del diritto. Non c’è giusto o sbagliato. Solo legittimo o illegittimo cioè contro la legge.

L’impresa può licenziare perché introduce l’A.I.?

L’imprenditore può senz’altro licenziare perchè sostituisce dei lavoratori con l’A.I., trattandosi di un tipico caso di licenziamento per g.m.o. ossia giustificato motivo oggettivo.


Il giustificato motivo oggettivo indica ragioni di tipo organizzativo: in sostanza, una scelta organizzativa dell’impresa che rende non più necessaria od utile la prestazione lavorativa di uno o più dipendenti. Che quindi possono essere legittimamente licenziati.

Diciamo legittimamente perchè ci riferiamo al fatto che un siffatto licenziamento rispetta la legge (questo, significa legittimo). É cioè conforme alla legge, rispettoso della legge, ma ciò è vero solamente se:

a. il posto di lavoro del licenziato non esiste più in quanto interamente sostituito dalla “macchina” (più correttamente, il software) e se

b. il lavoratore licenziato era addetto o svolgeva unicamente le mansioni poi sostituite dall’A.I.


Perché se invece una od entrambe di queste condizioni non sono rispettate, ci sono i margini per impugnare quel licenziamento, che con ogni probabilità non rispetta i limiti di legge ed è dunque illegittimo (non giusto od ingiusto, si badi!)

In quali casi l’imprenditore non può licenziare per introduzione della A.I.

Veniamo alle eccezioni alla regola per cui è legittimo il licenziamento per introduzione della A.I. in quanto rientra in un tipico caso di g.m.o.

Se l’imprenditore introduce sì l’A.I. in azienda, ma licenzia dipendenti che svolgono mansioni diverse da quelle che l’A.I. va a sostituire, in quel caso il licenziamento è illegittimo in quanto non sorretto da g.m.o., e si può dunque impugnare.

Altresì, se a causa dell’introduzione dell’A.I. si licenziano dipendenti che però svolgevano anche mansioni diverse da quelle poi affidate all’A.I., o che comunque almeno in passato le avevano svolte, le mansioni diverse da quelle poi affidate all’A.I., anche in questo caso ci potrebbero essere gli elementi per impugnare il licenziamento.

Tutto questo perchè viene meno il nesso causale tra la scelta organizzativa (introduzione dell’A.I. per svolgere una parte delle mansioni) e la soppressione di quei precisi posti di lavoro.
Se manca il nesso causale tra l’introduzione dell’A.I. ed il licenziamento, allora lo si può impugnare.

Se si impugna un licenziamento illegittimo, e vi sono precisi requisiti dimensionali dell’azienda e legali, si può arrivare ad ottenere la reintegra dei lavoratori illegittimamente licenziati, oppure 15 mensilità in sostituzione della reintegra, e comunque un certo numero di mensilità stipendiali a titolo di indennizzo.

Ed anche se non ci sono i requisiti per la reintegra, il licenziamento illegittimo può far ottenere diverse mensilità di risarcimento al lavoratore.

E se il licenziamento è illegittimo per altri motivi?

Il caso del licenziamento illegittimo per introduzione dell’A.I. integra un caso tipico di mancanza del giustificato motivo oggettivo, che rientra nella buona vecchia disciplina della L. n. 604/1966 (pensa un po’! SÌ, è ancora quella, la norma di riferimento, anche in caso di A.I.)

Ma ci possono essere altre casistiche di licenziamento illegittimo: come ad esempio, un licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) dove però la giusta causa in realtà non sussiste.

La giusta causa è una situazione che impedisce la prosecuzione del rapporto di lavoro, ma a differenza del g.m.o. presente un carattere soggettivo, cioè legato ai soggetti del rapporto lavorativo.
Dunque, può dipendere da inadempimento da parte del lavoratore – come ad esempio quando si incorre in un provvedimento disciplinare – ma potrebbe anche dipendere da inadempimento del datore di lavoro, pensiamo al caso del mobbing o dello straining.

Se ti interessa approfondire queste situazioni, le abbiamo trattate in questi articoli.

Anche in caso di licenziamento per giusta causa che sia illegittimo, si può impugnare ottenendo la reintegra o comunque le altre tutele risarcitorie previste dalla legge.

All’imprenditore: devi stare attento a come licenzi per introduzione dell’A.I. !

La legge consente senz’altro di licenziare perchè si sceglie di utilizzare l’A.I. in azienda, ma ci sono regole precise da rispettare. Bisogna che ci sia uno stretto nesso causale tra l’introduzione dell’A.I. e la soppressione dei posti di lavoro dei dipendenti che si sceglie di licenziare.

Ovvero: la scelta organizzativa tecnica dell’introduzione dell’A.I. legittima il licenziamento solo e soltanto degli addetti alle mansioni che da quel momento in avanti svolgerà l’A.I.

Non si può, ad esempio, introdurre l’A.I. e licenziare a caso 10 persone, magari che svolgono tutte mansioni di tipo impiegatizio e in qualche modo inerenti quelle che si vanno a far fare all’A.I.: devono proprio coincidere.

Diversamente, il licenziamento non sarà legittimo, e si rischia di perdere la causa con cui i lavoratori lo impugneranno. Vi invitiamo ad approfondire le potenziali conseguenze in questo articolo, anche in ottica di specifico inquadramento contrattuale.

Lo Studio Daneluzzi tratta di diritto del lavoro?

Certamente . L’avv. Chiara Daneluzzi è avvocato giuslavorista e tratta cause e controversie di lavoro sin dal 1999. È membro del direttivo veneto di Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI) dal 2022, la più rappresentativa associazione specialistica del diritto del lavoro, che la certifica come avvocato del lavoro esperto.
Grazie all’esperienza maturata in molte cause di successo, lo Studio può offrirvi sia consulenza che assistervi in giudizio e patrocina ricorsi avanti TAR e Consiglio di Statoessendo l’avv. Daneluzzi anche Cassazionista.
Potete rivolgervi con totale fiducia allo Studio nelle sedi di Treviso, Venezia e Pordenone oppure, in prima istanza, da remoto.

Professionalità e Competenza dalla TUA parte

Avv. Chiara Daneluzzi
sui social
Latest posts by Avv. Chiara Daneluzzi (see all)
condividi su