ASPETTATIVA RETRIBUITA, battuta Università Ca’ Foscari

Siamo orgogliosi di rendere nota un’altra importante sentenza apripista ottenuta dallo studio sul diritto allo studio nel pubblico impiego. Ve ne parliamo in questo articolo.

Tempo di lettura: 6 minuti

Il caso Ca’ Foscari

La nostra Assistita è dipendente pubblica, nello specifico di un importante ateneo veneto, l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Ci aveva chiesto tutela rispetto al pervicace rifiuto dell’Università di concederle l’aspettativa retribuita, prevista dalla legge (art. 2 L. 476/1984 e art. 103 del CCNL Istruzione e ricerca 2021) per frequentare un prestigioso dottorato di ricerca all’estero al quale era stata ammessa.

L’università però rifiutava di concedere l’aspettativa, adducendo problemi di copertura del servizio e quindi l’impossibilità di privarsi di una unità di personale per i tre anni necessari al conseguimento del dottorato.

Cosa prevede la normativa

La normativa invocata, la L. 476/1984 all’art. 2 prevede che, a richiesta, il pubblico dipendente ammesso a frequentare un dottorato di ricerca sia ammesso a fruire di aspettativa senza assegno qualora il dottorato preveda una borsa di studio.

Se invece il dottorato non prevede borsa di studio, o il dipendente la rifiuta, l’amministrazione datrice di lavoro deve concedere l’aspettativa retribuita.

La disciplina appena citata è poi ripresa e ribadita anche dall’art. 103 del CCNL di riferimento (Istruzione e ricerca).

Le ragioni della normativa sono presto dette.

È interesse dell’Amministrazione datrice di lavoro avvalersi delle maggiori competenze e professionalità di un dipendente che si forma conseguendo un dottorato di ricerca.

Anche perché ciò si traduce in seguito in maggiore efficienza del dipendente e dunque dell’azione pubblica nel suo complesso.
E, verrebbe da dire, un ateneo dovrebbe essere l’amministrazione che più di tutte apprezza ed incoraggia tale elevazione culturale dei propri dipendenti.

L’ostacolo della carenza di personale

Ma come chiunque può intuire, il problema, nell’amministrazione pubblica, è la cronica carenza di personale. Ed infatti l’Università in questione negava alla nostra Cliente l’aspettativa, adducendo che altrimenti non avrebbe potuto erogare il servizio cui la dipendente era addetta.

In effetti, la normativa che garantisce il diritto all’aspettativa per la frequenza al dottorato pone anche la condizione “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione”.

Dunque, forte di questa limitazione al diritto all’aspettativa, la amministrazione universitaria aveva rigettato la richiesta della nostra Assistita che rischiava di perdere per sempre il dottorato, però, in quanto lo stesso prevede comunque un certo numero minimo di ore in presenza.

La tutela cautelare urgente e il diritto allo studio

Come prima cosa, allora, abbiamo promosso un ricorso urgente al Giudice col quale, evidenziando le ragioni a sostegno della richiesta della aspettativa e, d’altro canto, la insussistenza delle ragioni opposte dall’Università, abbiamo ottenuto nel giro di un paio di giorni il decreto inaudita altera parte richiesto.

In sostanza, il Giudice ha ordinato all’Università, ancora prima di convocare le Parti in udienza, di concedere immediatamente alla nostra Cliente l’aspettativa così che intanto potesse iniziare a frequentare il dottorato, senza perdere lezioni e corsi.

Se infatti la Cliente non avesse iniziato immediatamente la frequenza, una sentenza anche favorevole che fosse arrivata dopo un anno sarebbe stata inutile perchè il dottorato sarebbe stato irrimediabilmente compromesso.

Il fondamento della causa

Nel giro di qualche giorno si è svolta l’udienza nella quale il Giudice ha ascoltato le ragioni della nostra Assistita, e quelle dell’Università.

Questo studio ha documentato come la carenza di personale addotta come impedimento dall’ateneo era in realtà molto meno grave di quanto lamentato da Ca’ Foscari, e che anche nelle occasioni in cui la Cliente si era assentata per malattia il servizio cui era addetta non era stato bloccato, ma era continuato regolarmente, pur certo con qualche difficoltà organizzativa.

All’opposto, le criticità organizzative opposte dall’Università non risultavano documentate.
Il ragionamento invocato dal nostro studio è stato il seguente:

Se basta una qualunque esigenza o difficoltà organizzativa dell’amministrazione per rifiutare legittimamente l’aspettativa per studio, allora la norma che la garantisce non può mai trovare applicazione.

La vittoria finale con aspettativa retribuita

Dopo qualche mese, è infine arrivata l’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia ha confermato il provvedimento cautelare urgente.

In sostanza, il Giudice ha chiarito che l’inciso della normativa di riferimento “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione” non può essere inteso nel senso che basti una qualunque criticità organizzativa o carenza di personale per rifiutare l’aspettativa: poiché altrimenti, data la situazione di tutte le amministrazioni italiane, ciò significherebbe che la norma sul diritto all’aspettativa non potrebbe mai trovare applicazione.

L’eventuale esigenza contraria dell’amministrazione va invece indicata in maniera precisa e puntuale e deve essere documentata.
Cosa che nel caso in esame non era successo, essendosi Ca’ Foscari limitata ad opporre generiche carenze di personale e difficoltà organizzative, smentite però dalla documentazione dimessa in atti dal nostro studio.

Il Giudice di Venezia allora definitivamente pronunciando ha confermato il decreto cautelare urgente, e quindi l’aspettativa retribuita alla nostra Cliente che quindi sta frequentando il dottorato.

Quando si può chiedere la tutela cautelare urgente

La caratteristica dell’azione giudiziale di cui abbiamo scritto è stata proprio la estrema rapidità dell’intervento del Giudice, che ha messo in sicurezza la situazione consentendo alla nostra Cliente di poter frequentare il dottorato.

Per poter chiedere tale tipo di tutela eccezionalmente tempestiva, però, serve una serie di presupposti che solo un legale esperto può valutare. Si tratta in sostanza del periculum in mora e del fumus boni iuris, ossia – detto in soldoni – un rischio concreto, oggettivo ed immediato di pregiudizio e una plausibilità della fondatezza dell’azione.

Tali presupposti debbono coesistere, e debbono essere correttamente illustrati e documentati al Giudice.
È quindi sempre il caso di rivolgersi ad un legale esperto nella materia di interesse, perché possa farvi ottenere una tutela anticipata rispetto alla sentenza, alla luce della vostro inquadramento contrattuale.

Solo una attenta, competente e approfondita valutazione iniziale del vostro caso può consentire il corretto inquadramento della situazione, per comprendere se vi siano o meno i margini per una azione legale.

Se i presupposti non ci sono, è decisamente preferibile capirlo subito ed evitare così azioni inutilmente dispendiose.

Lo Studio Daneluzzi tratta di diritto del lavoro?

Certamente SÌ. L’avv. Chiara Daneluzzi è avvocato giuslavorista e tratta cause e controversie di lavoro sin dal 1999. È membro del direttivo veneto di Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI) dal 2022, la più rappresentativa associazione specialistica del diritto del lavoro, che la certifica come avvocato del lavoro esperto.
Grazie all’esperienza maturata in molte cause di successo, lo Studio può offrirvi sia consulenza che assistervi in giudizio e patrocina ricorsi avanti TAR e Consiglio di Stato, essendo l’avv. Daneluzzi anche Cassazionista.
Potete rivolgervi con totale fiducia allo Studio nelle sedi di Treviso, Venezia e Pordenone oppure, in prima istanza, da remoto.

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  • Avv. Chiara Daneluzzi

    Laureata in Giurisprudenza all'Università di Trieste, l'Avv. Chiara Daneluzzi svolge la pratica forense dal 1999 occupandosi di diritto del lavoro, pubblico e privato, e di diritto amministrativo. È membro del direttivo veneto dell’Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI) e fa parte degli Avvocati Amministrativisti Veneti.
    Fonda lo Studio Legale Daneluzzi nel 2013, continuando ad occuparsi in maniera prevalente del diritto del lavoro e diritto amministrativo. Diventa Cassazionista nel 2016. È referente legale del sindacato di polizia COISP Venezia e regionale, e del sindacato dei medici SNAMI Venezia. Opera a Venezia, Treviso e Pordenone.

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