Trattiamo il particolare istituto della responsabilità solidale, sia in ambito privato che nel pubblico impiego, cercando di farne un quadro generale con particolare attenzione al rischio specifico.
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In questo articolo
- Cos’è un appalto?
- Cos’è un appalto pubblico?
- Committente ed appaltatore
- Quali tutele per i dipendenti delle aziende appaltatrici?
- L’ambito penale?
- Quando il committente non risponde degli infortuni?
- Ma quando si parla di “rischio specifico” (art.26 Dlgs 81/08) ?
- L’appalto è davvero più rischioso per il lavoratore?
- Il committente privato risponde degli infortuni?
- Come tutelarsi in caso di infortunio?
Cos’è un appalto?
Innanzitutto chiariamo cos’è, in diritto, l’appalto, perché la prima confusione nasce proprio sulla interpretazione di questo termine.
Sentendo il termine appalto, molti pensano ad un lavoro od opera pubblica, che viene fatta fare a ditte terze, che a loro volta la fanno fare ad altre ditte terze, e così via… Ecco: primo errore.
L’appalto è un contratto previsto dal codice civile, mediante il quale un soggetto si obbliga a fornire ad un altro un un’opera o un servizio, dietro corrispettivo, cioè denaro. È regolato dall’art. 1655 c.c. (e seguenti).
Quindi è un appalto anche quello con cui incarico una ditta di rifarmi il tetto di casa.
Cos’è un appalto pubblico?
Altra cosa è invece un appalto pubblico: nel qual caso, la fornitura di opere, beni o servizi (anche di gestione) viene regolata da una procedura pubblica specifica, che attualmente è il Codice degli appalti, Dlgs n. 36/2023 e successive modifiche.
In questo caso la committente è un’amministrazione pubblica, che avendo bisogno di beni (es. carta per gli uffici) o servizi (manutenzione delle strade), o dovendo far costruire un’opera pubblica, al di sopra di determinate soglie di importo non può scegliersi la controparte contrattuale, ma deve affidare l’incarico con una speciale procedura pubblica.
Questa procedura è di fatto una gara (si chiama infatti gara d’appalto) tra i possibili fornitori del bene o servizio, per scegliere il migliore.
Questo in linea generale, perché invece dall’introduzione del Nuovo codice degli appalti, nel 2023, moltissime opere pubbliche e servizi non sono soggetti all’obbligo della gara, e possono essere affidati a discrezione delle pubbliche amministrazioni.
Committente ed appaltatore
Chiariamo adesso chi sono gli attori dell’appalto, sia esso di tipo privatistico che pubblico.
Committente è il privato, l’azienda oppure l’amministrazione pubblica che commissiona un lavoro ad un’altra azienda, dietro pagamento di una certa somma o corrispettivo.
Appaltatore è il soggetto che fornirà il servizio o lavoro commissionato da un committente.
A sua volta, l’appaltatore – o azienda appaltatrice – potrebbe sub-appaltare il lavoro ad un’altra azienda ancora, che sarà quindi il subappaltatore.
È importante avere chiare queste distinzioni, per comprendere l’assetto delle responsabilità in relazione al rapporto di lavoro degli operai alle dipendenze di appaltatrice e subappaltatrice.
Quali tutele per i dipendenti delle aziende appaltatrici?
Le retribuzioni ed i contributi
Sia nel sistema privatistico (quello regolato dal codice civile) che nel sistema pubblicistico (quello soggetto al Codice degli appalti), regole ferree tutelano i diritti dei lavoratori dell’appalto.
Nel campo privatistico, la legge dispone la responsabilità solidale del committente per le retribuzioni e i contributi dei lavoratori assunti dall’appaltatore o dal subappaltatore.
art. 29 del Dlgs. n. 276/2003
Ciò significa che se l’appaltatore o il subappaltatore non pagano gli stipendi o i contributi, li dovrà pagare la committente.
Norma analoga regola anche l’appalto pubblico.
In caso di inadempienza di appaltatore e subappaltatore degli obblighi di retribuzione e contribuzione nei confronti dei lavoratori, la legge prevede che l’amministrazione appaltante intervenga a coprire direttamente stipendi e contributi.
art. 11 comma 6 dell’attuale Codice dei contratti pubblici
Una norma perfettamente sovrapponibile era comunque presente anche nel precedente Codice degli appalti, il Dlgs n. 50/2016, art 31.
Insomma, le retribuzioni ed i contributi sono senz’altro tutelati, in caso di appalti pubblici e privatistici.
La sicurezza sul lavoro e la responsabilità solidale
Anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro esistono norme che tutelano i diritti dei dipendenti delle ditte appaltatrici e subappaltatrici.
Tale tutela consiste in primo luogo nella copertura assicurativa dell’INAIL, che indennizza i lavoratori per tutti gli infortuni occorsi in occasione di lavoro.
Va ricordato che l’INAIL fornisce una assicurazione obbligatoria (come quella che stipuliamo per le nostre automobili) che copre tutti gli infortuni e le malattie professionali che derivino durante o in occasione del lavoro.
Ma se, per qualsiasi ragione, la copertura assicurativa INAIL non copre, ad esempio perché il lavoratore è “in nero” e quando si è infortunato stava lavorando in un appalto, il committente – pubblico o privato – risponde del danno provocato al lavoratore.
Si tratta di una responsabilità solidale: significa che il lavoratore potrà chiedere i danni indifferentemente al proprio datore di lavoro o alla committente (o anche all’appaltatore, se è lavoratore di una ditta in subappalto). Questo è quanto prevede l’art. 26 comma 4 del Dlsg. 81/2008, noto anche come Testo Unico della Sicurezza sul lavoro.
L’ambito penale?
Sono ormai numerosissime le sentenze della Cassazione che applicano la responsabilità solidale del committente per il caso di violazione delle norme sulla sicurezza che provochino danni o infortuni ai lavoratori dell’appaltatore o del subappaltatore.
Questo succede sia in sede civile che in sede penale. Così, quando si valutano le responsabilità penali nella causazione di infortuni nell’ambito di appalti, la norma civilistica dell’art. 26 appena citato integra quella penale.
Il risultato è che non aver vigilato sul rigoroso rispetto delle misure di sicurezza imposte dal Testo unico n. 81/2008 comporta specifica responsabilità (anche) penale.
L’azienda committente insomma risponde due volte, sia sotto il profilo penale che in termini civilistici (leggasi “risarcimento del danno“) degli infortuni causati dall’appaltatore o dal subappaltatore.
Quando il committente non risponde degli infortuni?
Esiste un limitato ambito di esclusione di responsabilità del committente per gli infortuni occorsi ai dipendenti dell’appaltatore e subappaltatore. È quello previsto dal 4 comma dell’art. 26 Dlsg. n. 81/08, ultimo periodo.
La norma esclude la responsabilità solidale del committente, se l’infortunio si verifica a causa di un rischio specifico dell’appaltatore. In pratica, siamo davanti ad una eccezione alla regola generale che prevede, invece, la generale responsabilità del committente per gli infortuni che si verificano in un appalto.
In caso di rischio specifico, il committente non risponde, e la sua responsabilità è quindi esclusa.
Qualche esempio di esclusione di responsabilità
Se, ad esempio, io sono una azienda appaltante che si occupa di panificazione, ed appalto ad una azienda diversa lavori di ristrutturazione edilizia del tetto del mio capannone, con la legge attuale non rispondo per i danni causati ai lavoratori dell’azienda appaltatrice da mancata formazione specifica sui lavori in quota. Oppure se le calzature antinfortunistica fornite da quella azienda ai suoi dipendenti non sono a norma.
La norma esclude la responsabilità della committente in questi casi perché sarebbe estremamente difficile, se non impossibile, per una azienda non del settore verificare nel dettaglio il rispetto di tutte le specifiche normative di sicurezza da parte dell’appaltatrice e della subappaltatrice.
Ma quando si parla di “rischio specifico” (art.26 Dlgs 81/08) ?
In realtà, il rischio specifico, che esclude la responsabilità della committente, si verifica in veramente pochi casi: deve trattarsi di un rischio collegato alla lavorazione specifica effettuata dalla appaltatrice o subappaltatrice. Perché comunque i primi due commi dell’art. 26 citato obbligano la committente ad accertarsi e verificare che l’appaltatrice abbia i requisiti professionali per svolgere l’incarico nella massima sicurezza, in particolare, nel caso della Pubblica Amministrazione, seguendo i principi cardine dell’azione amministrativa (in particolare il principio di efficacia) .
Quindi, se la committente non si è sincerata che l’appaltatrice possedesse tutti i requisiti di affidabilità e competenza, non si salverà dalla responsabilità per infortunio che capitasse ad un lavoratore dell’appaltatore, adducendo il rischio specifico, e quindi l’eccezione prevista nella norma.
comma 4 dell’art. 26 Dlgs. n 81/2008
Insomma: l’ambito della responsabilità è infinitamente più ampio di quello dell’esclusione della responsabilità. Che resta una eccezione.
L’appalto è davvero più rischioso per il lavoratore?
In realtà, no: perchè la normativa attuale dell’art. 26 Dlgs. n. 81/2008 prevede come ipotesi normale e generale la responsabilità solidale del committente dell’appalto.
Questo quindi significa un allargamento delle tutele per il lavoratore, che può eventualmente chiedere il risarcimento a più di una azienda, “scegliendosi” quella più solida o più solvibile.
Inoltre, proprio la normativa dell’art. 26 Dlsg. n. 81/2008 costituisce un fattore di prevenzione (indiretta) degli infortuni, perchè la responsabilità solidale che assicura induce la committente a sorvegliare l’osservanza scrupolosa delle norme di sicurezza sul lavoro da parte di appaltatore e subappaltatore.
Il committente privato risponde degli infortuni?
Ebbene si: per le stesse regole che abbiamo spiegato nei paragrafi precedenti, anche il privato che commissiona un intervento a casa propria, risponde dell’eventuale infortunio che dovesse capitare ad uno degli operai che lavorano in casa sua.
Si tratta della c.d. culpa in eligendo: il privato cioè risponde per aver scelto male, o meglio per non essersi sincerato che la ditta incaricata avesse le carte in regola. Come? Ad esempio, per aver concordato cifre troppo inferiori rispetto a quelle di mercato, o pagamenti in nero. Oppure per non aver verificato che la ditta abbia predisposto il DVR, la SCIA, eccetera.
O non aver immediatamente fatto presente la violazione palese ed eclatante della normativa sulla sicurezza. Se vediamo un operaio sul tetto con le Nike ai piedi, senza caschetto nè sistemi di ritenuta, dobbiamo immediatamente segnalare per iscritto alla ditta e far bloccare subito i lavori fino a che non siano ripristinate le condizioni di legge. In caso contrario, se si verifica un infortunio saremo chiamati a risponderne in sede penale e civile.
Come tutelarsi in caso di infortunio?
Se tu, od un tuo familiare, avete subito un infortunio o una malattia professionale nel corso di un appalto, rivolgiti il prima possibile ad un avvocato esperto del diritto del lavoro, che saprà individuare se il tuo caso rientra o meno nell’ambito della responsabilità solidale del committente ex art 26 Dlgs. n. 81/2008, o se ne sia esclusa in forza del comma 4°, e saprà consigliarti l’azione più efficace per ottenere il risarcimento del danno riportato.
Altresì, se gestisci un’azienda che ha avuto un episodio di infortunio sul lavoro rivolgiti comunque quanto prima ad un avvocato giuslavorista che saprà tutelarti al meglio.
Lo Studio Daneluzzi tratta di diritto del lavoro?
Certamente SÌ. L’avv. Chiara Daneluzzi è avvocato giuslavorista e tratta cause e controversie di lavoro sin dal 1999. È membro del direttivo veneto di Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI) dal 2022, la più rappresentativa associazione specialistica del diritto del lavoro, che la certifica come avvocato del lavoro esperto.
Grazie all’esperienza maturata in molte cause di successo, lo Studio può offrirvi sia consulenza che assistervi in giudizio e patrocina ricorsi avanti TAR e Consiglio di Stato, essendo l’avv. Daneluzzi anche Cassazionista.
Potete rivolgervi con totale fiducia allo Studio nelle sedi di Treviso, Venezia e Pordenone oppure, in prima istanza, da remoto.
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