Danno Pensionistico da Infortunio e Malattia Professionale

AGI NAZIONALE_Cagliari - Danno Pensionistico da Infortunio e Malattia professionale - 10ott2025 slide workshop Danno pensionistico da Infortunio e malattia professionale

Al Convegno AGI Nazionale di Cagliari, l’avv. Daneluzzi ha avuto il privilegio di essere una fra le relatrici e i relatori nel workshop della seconda giornata e trattare il tema Danno Pensionistico da Infortunio e Malattia Professionale.

Vista la grande richiesta per avere disponibili le slides della presentazione sul danno pensionistico, abbiamo pensato di pubblicarle qui, assieme al video dell’intervento. Buona Visione

Tempo di lettura stimato: 19 minuti

Il Danno Pensionistico – Video

Cosa significa davvero un Infortunio sul Lavoro

Un infortunio sul lavoro, ma anche una malattia professionale, possono comportare per il lavoratore infortunato la perdita della capacita’ lavorativa – specifica o generica- e dunque la perdita o diminuzione della retribuzione.

Tale riduzione si riflette anche sui contributi previdenziali, che possono diminuire o cessare addirittura. Intuitivamente, in un sistema previdenziale a base contributiva, questo determina una riduzione del trattamento pensionistico cui l’infortunato accederà al momento del pensionamento.

Questo é il danno pensionistico di cui trattiamo in questo articolo, benché sarebbe più corretto parlare di danno patrimoniale da perdita di rendita futura.

Infatti, il vero danno pensionistico in senso tecnico é più propriamente quello determinato da una omissione contributiva (i contributi non versati, per capirci)

Questo sorge solamente al momento in cui matura il requisito anagrafico e si può presentare la domanda di pensione, scoprendo allora che non la si é maturata oppure che sarà di molto ridotta.

Noi però oggi parliamo appunto della versione spuria, colloquiale e atecnica di danno pensionistico da infortunio, nella accezione precisata sin qui.

Esiste più di un metodo per calcolare il danno

È importante essere in grado di fare una valutazione almeno di massima del valore del danno pensionistico provocato da un infortunio o malattia professionale, così da poter valutare l’opportunità e convenienza di una causa o, se il Cliente è il datore di lavoro, il rischio della stessa da mettere in conto.

Naturalmente il calcolo servirà anche a valutare il preventivo per gli onorari e del contributo unificato.

Esistono due metodi di massima, come illustriamo di seguito.

Metodo del Montante Contributivo

Il primo metodo di calcolo è quello del Montante contributivo. Si valuterà cioè l’ammontare dei contributi persi a causa dell’infortunio, ricordando che poi va valorizzato con il coefficiente di rivalutazione previdenziale fissato ogni anno dall’INPS (lo troviamo facilmente in rete).

Si calcoleranno le retribuzioni perse, in tutto o in parte, a causa dell’infortunio, sugli anni che vanno dall’infortunio al pensionamento a finestra ordinaria: ad esempio, mentre scriviamo (2025), un uomo va in pensione con 42 anni e 10 mesi di contribuzione.

Di questo importo considereremo il 33%, che è la frazione di contributi. Avremo così il nostro montante contributivo. Lo moltiplicheremo per il coefficiente di rivalutazione/capitalizzazione, ed avremo il nostro danno pensionistico da infortunio.

MONTANTE CONTRIBUTIVO = 33% x REDDITO PERSO
DANNO = MONTANTE CONTRIBUTIVO x COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE PREVIDENZIALI

Un esempio pratico con il Metodo del Montante Contributivo

Prendiamo ad esempio il caso:

COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE (2025) = 1,036

TEMPO MANCANTE ALLA PENSIONE = 10 ANNI ( o frazioni di anno)

RETRIBUZIONE LORDA = 2.000 €/MESE

MENSILITÀ ANNUE  (da contratto individuale o da CCNL)  = 14 

Il calcolo da fare sarà:

REDDITO PERSO = (RETR. LORDA) x (MENSILITÀ) x (TEMPO MANCANTE ALLA PENSIONE)

ovvero

REDDITO PERSO = 2.000 €/MESE x 14 MESI x 10 ANNI = 280.000,00 €

da questo si ricava che

MONTANTE CONTRIBUTIVO = (REDDITO PERSO) x 33% x (COEFF. CAPITALIZZAZIONE)

MONTANTE CONTRIBUTIVO = 280.000 x 33% x 1,036 = 97.726,400 €

Metodo della Differenza sul Trattamento

Un altro metodo di calcolo del danno pensionistico da infortunio è quello della differenza tra l’importo della pensione che si sarebbe maturata a parametri “pieni”, e quella invece spettante con la contribuzione ridotta a causa dell’infortunio o malattia professionale.

Qui useremo la buona vecchia proporzione che abbiamo imparato a scuola: per trovare il valore sconosciuto “X” metteremo in rapporto la pensione “intera” e la finestra d’uscita ordinaria, con la pensione ridotta causa infortunio e la vita lavorativa ridotta dall’infortunio.

Il valore della pensione, intera e ridotta, lo possiamo ottenere da un accesso dell’interessato all’INPS o al CAF, un po’ più complesso, ma non impossibile, se rappresentiamo il datore di lavoro.

Esiste infatti una proporzione diretta:

PENSIONE INTERA : FINESTRA DI CONTRIB. = PENSIONE RIDOTTA : VITA LAVORATIVA RESIDUA

Da qui ricaviamo il danno come:

DANNO = (DIFFERENZA TRA PENSIONE INTERA e RIDOTTA) x MENSILITÀ ANNUE
x (ASPETTATIVA VITA MEDIA - ETÀ ANAGRAFICA DEL DANNEGGIATO)

Esempio pratico con il Metodo della Differenza sul Trattamento

Prendiamo per ipotesi:

FINESTRA DI CONTRIBUZIONE = 42 ANNI

ASPETTATIVA VITA MEDIA = 80 ANNI

PENSIONE INTERA = 1500€

MENSILITÀ ANNUE = 13

VITA LAVORATIVA = 32 ANNI

ETÀ DEL DANNEGGIATO = 52 ANNI

Avremo che:

PENSIONE RIDOTTA = (1500 € X 32 ANNI ) /  42 ANNI= 1142 €

DIFFERENZA TRA PENSIONE INTERA E RIDOTTA = 1500 € - 1142€ = 358 €

Il danno pertanto risulterà il seguente:

DANNO PENSIONISTICO = 358 € x 13 MENSILITÀ x (80 – 52) ANNI = 130.321,00 €

Le slides dell’intervento

Le slide complete sul danno pensionistico con i metodi descritti le potete scaricare di seguito

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Danno Pensionistico da Infortunio e Malattia professionale – AGI Cagliari 10ott2025 slide

Ontologia, Peculiarità, Quantificazione

Questa parte è più tecnica, la sua lettura è indicata ai tecnici del settore.

I numeri degli infortuni

Gli ultimissimi dati INAIL dipingono una situazione infortuni sul lavoro assolutamente drammatica: 511.688 infortuni sul periodo gennaio-dicembre 2014, di cui 1.077 mortali, al netto della coorte studenti per l’estensione della tutela INAIL alle attività di insegnamento ed apprendimento (scuola-lavoro).

In realtà, va detto che all’interno di questo numero impressionante – circa 3 infortuni mortali al giorno – si assiste ad un calo di quelli avvenuti in orario (e in occasione) di lavoro, a fronte di un aumento di quelli in itinere.

Questi dati, considerando anche il dato di un modesto aumento dell’occupazione nel 2024, potrebbero legittimare un timido ottimismo circa la correzione della rotta: maggiori occasioni di lavoro e diminuzione (comunque contenuta nell’1,9%) degli infortuni mortali.
Resta però il dato, pesante come un macigno, dei 3 morti di media al giorno per infortuni sul lavoro. Dato inaccettabile, comunque, che pone con forza al legislatore l’imperativo dell’intervento per portare a zero l’incidenza della mortalità da infortunio, come pure quella degli infortuni in generale.

La parte del giuslavorista

Una delle valutazioni che siamo chiamati a fare quando un lavoratore infortunato si rivolge a noi per ottenere il risarcimento per i danni conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale (non mortali) subiti, è quella relativa al danno pensionistico che potrebbe aver riportato.
Questo perchécome ricorda la Suprema Corte (Cass Civ. sezione 3, n. 11620 del 29.4.2025) il nostro sistema pensionistico è a ripartizione, non a capitalizzazione, il che comporta che la riduzione del reddito da lavoro a causa di infortunio ha sempre anche una ricaduta sul trattamento previdenziale, perché chi non guadagna più o guadagna meno, verserà meno contributi e godrà pertanto di un trattamento pensionistico inferiore.

Non va infatti dimenticato che quand’anche al lavoratore infortunato venga riconosciuta una rendita INAIL, od addirittura una pensione di invalidità, in funzione della gravità delle conseguenze dell’infortunio dette somme saranno sempre inferiori alla retribuzione in godimento al lavoratore al momento dell’infortunio.

Le somme a titolo di indennizzo INAIL, sia in capitale che in rendita, sono infatti sempre calcolate su una percentuale della retribuzione – giornaliera ed annua – in godimento al lavoratore all’epoca dell’evento coperto, e non corrispondono mai in nessun caso al 100%. Confermano poi questo dato di partenza anche i criteri di calcolo su cui viene strutturato tanto l’indennizzo in capitale che la rendita: il sistema INAIL prende in considerazione un mese lavorativo da 25 giorni, ed un anno lavorativo di 300. In sostanza, vengono “tolte” dal calcolo domeniche e ferie. Che invece al lavoratore, in costanza di rapporto, vengono pagate.

Vi è dunque per forza di cose una differenza tra l’importo della rendita da inabilità INAIL e quella che sarebbe stata la retribuzione del lavoratore se il rapporto non si fosse interrotto causa infortunio o malattia professionale. É quindi palese che l’interruzione forzata del lavoro e della retribuzione a causa di infortunio o malattia, od anche solo la necessità di adattarsi ad una retribuzione inferiore pur continuando la vita lavorativa attiva, comporta un danno pensionistico in quanto l’infortunato verserà minori contributi e riceverà un trattamento pensionistico inferiore.

Allo stesso modo dobbiamo porci il problema se, d’altro canto, assistiamo una azienda o un datore di lavoro chiamato a rispondere o che potrebbe esserlo, di tale voce di danno nell’ambito di una ipotesi di responsabilità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
Tra le tante voci di danno che possono conseguire ad un infortunio sul lavoro, infatti, sempre che l’infortunio (o la malattia professionale) incida in maniera significativa sull’integrità psicofisica del lavoratore e/o sulla sua capacità lavorativa, generica o specifica, esiste appunto anche il danno pensionistico.

Il danno pensionistico – approfondimento tecnico

Tale tipologia di danno corrisponde come s’è detto alla perdita – totale o parziale – del trattamento pensionistico in conseguenza dell’impossibilità di continuare a lavorare a causa delle conseguenze fisiche di un infortunio, o alla necessitata diminuzione della retribuzione, e dunque della contribuzione, a causa di un involontario reimpiego in mansioni inferiori a causa della invalidità conseguita in esito a infortunio o malattia professionale.

Tale danno, in ossequio al principio di integralità del risarcimento ex art 1223 c.c., deve essere risarcito al danneggiato esattamente come la perdita di reddito futuro: il risarcimento del danno deve infatti contemplare tanto la perdita subita, quanto il mancato guadagno (altrimenti certo) futuro.

E il danno rappresentato dal ridotto trattamento pensionistico, a sua volta conseguente alla perdita della capacità lavorativa che deriva da un infortunio, è un danno permanente, destinato a perdurare per tutta la durata della vita del soggetto leso. Quindi, un danno estremamente impattante sulla vita dell’infortunato.

La prima verifica da effettuare, allora, davanti ad una situazione come quella del tipo ipotizzato, è la seguente: in caso di impossibilità per il lavoratore di proseguire l’attività lavorativa a causa delle conseguenze di un infortunio o malattia professionale, che periodo di contribuzione perderà questo soggetto? Di seguito, i modi per calcolarlo.
Modalità di calcolo del danno pensionistico

Il calcolo va effettuato alla luce dei requisiti pensionistici via via in vigore nell’ordinamento. Allo stato attuale, agli uomini occorrono 42 anni e 10 mesi di contribuzione per maturare il diritto a pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne), unitamente ad un requisito di anzianità anagrafica, in disparte per ora la misura del trattamento pensionistico.

Dopodichè andrà considerata la durata della vita media, per calcolare il periodo per il quale il lavoratore può ragionevolmente aspettarsi di godere della pensione. Ad oggi, l’ISTAT – cui si deve fare riferimento per tale dato – la calcola in 80,5 anni per gli uomini.

Se, dunque, l’infortunio o la malattia professionale sono di gravità tale da rendere il lavoratore inabile ad ogni proficuo lavoro, situazione che sarà certificata dagli organismi competenti (INPS e/o INAIL a seconda che si tratti di malattia professionale o infortunio), egli sarà licenziato (oppure si dimetterà) e da quella data si calcoleranno innanzitutto gli anni o mesi di contribuzione che perde a causa di detta cessazione involontaria ma necessitata della propria vita lavorativa.

Il calcolo si effettuerà allora sottraendo dal totale della vita lavorativa minima di legge (42 anni e 10 mesi per un uomo) quelli di anzianità contributiva effettiva maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro causa l’infortunio. Successivamente si calcolerà quanto l’infortunato perde in termini economici su quell’arco temporale per contributi perduti (perché non saranno versati, attesa la cessazione del lavoro). Infine, si moltiplicherà quell’importo per il coefficiente di rivalutazione del c.d. “montante retributivo” stabilito annualmente dal legislatore.

In realtà, esistono diverse modalità di calcolo anche molto complesse, per determinare l’importo del danno pensionistico.

Tuttavia dobbiamo ricordarci che non è necessario che il nostro calcolo sia preciso al centesimo: ai sensi dell’art. 414 n. 3 cpc infatti è sufficiente che il nostro “quantum petendi” sia determinato o determinabile. Ovvero, sufficientemente determinato. Cautelativamente indicheremo in ogni caso tra le istanze istruttorie la CTU tecnico contabile intesa alla più esatta determinazione del danno pensionistico, per l’ipotesi di contestazione da parte del resistente.

Metodo del montante contributivo – analisi tecnica

Ebbene: la Suprema Corte da tempo (Cass. Civ. n. 20615 del 14.10.2015; cfr anche Cass. n. 16913/2019 e Cass. n. 18093/2020) ha indicato la sufficiente determinazione del danno patrimoniale futuro da perdita di capacità lavorativa specifica – di cui il danno pensionistico è un corollario – nel metodo piuttosto semplice che segue: si moltiplica il reddito perduto per un coefficiente, che non è però più quello di capitalizzazione ex R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, che risulta ormai inadeguato in quanto basato sull’aspettativa media di vita calcolata nel 1911, ma quello di capitalizzazione delle rendite previdenziali, maggiormente aggiornati (sono rivalutati ogni due anni) e comunque basati su metodi scientifici ed affidabili.

Attesa la ormai pacifica linea indicata dalla Cassazione quanto al danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, e dato che il danno pensionistico altro non è che un riverbero del predetto danno patrimoniale, si utilizzerà il medesimo criterio di calcolo – mutatis mutandis – per identificare anche il danno pensionistico.

Si moltiplicherà pertanto il montante contributivo relativo al reddito perduto per il coefficiente di capitalizzazione previsto dall’ordinamento.

Tale coefficiente si reperisce facilmente in rete. Per il 2025, ad esempio, ammonta ad 1,036 (ci siamo limitati ai primi 3 decimali per comodità di calcolo, ma ce ne sono altri).


Per calcolare il montante contributivo relativo alle retribuzioni che si sarebbero percepite in assenza dell’evento interruttivo (infortunio o malattia professionale), basti sapere che corrisponde al 33% della retribuzione annua.


Per cui, per fare un esempio, datasi una ipotetica retribuzione di € 2.000 lordi mensili su 14 mensilità, e la “perdita” per infortunio di 10 anni di retribuzione futura, il danno pensionistico sarà il seguente:

2.000 € x 14= 28.000 € (retribuzione lorda annua);

28.000 € x 10= 280.000 € (somma retribuzioni lorde di 10 anni)

280.000*33/100= 92.400 € (è il montante contributivo perso sul periodo di 10 anni, ovvero il 33% di 280.000 €)

92.400 € x 1,036 (coefficiente rivalutazione 2025) = 95.726,400 € (danno pensionistico)

Nell’esempio formulato, allora, il danno pensionistico occorso al lavoratore infortunato che a causa dell’infortunio o malattia professionale perda la capacità lavorativa generica ammonterà ad € 95.726,400 €, che sarà dunque quanto si potrà richiedere, dapprima in via stragiudiziale e in seguito in giudizio, ovvero si dovrà mettere in conto nella valutazione dei parametri di causa qualora si assista l’azienda datrice di lavoro.

Si badi però che, qualora – come quasi sempre è – al lavoratore infortunato venisse attribuita una rendita INAIL per l’infortunio, la retribuzione mensile ed annuale considerata per il calcolo dovrà prima essere decurtata dell’importo corrispondente alla capitalizzazione della frazione della rendita INAIL che copre il danno patrimoniale, quindi la capitalizzazione della rendita INAIL senza la quota relativa al danno biologico, diversamente incorrendosi in illegittima duplicazione di poste risarcitorie.

Metodo della differenza tra i trattamenti pensionistici – analisi tecnica

Vi è poi un altro sistema di calcolo, un po’ più rozzo ma altrettanto dignitoso ed efficace e comunque rispettoso dei parametri di determinatezza e determinabilità imposti dall’art 414 n. 3 cpc.

Corrisponde in sostanza alla differenza tra due trattamenti pensionistici considerabili: quello ordinario che si otterrebbe con la pienezza della contribuzione da percezione della retribuzione in essere al momento dell’infortunio, e quello, inferiore, che competerà a causa della diminuita contribuzione.

Il dato relativo al trattamento pensionistico “normale” che si sarebbe cioè conseguito al raggiungimento del requisito contributivo e anagrafico di legge si ottiene facilmente attraverso un accesso del lavoratore all’INPS o al patronato di riferimento.

A quel punto, si mettono in relazione attraverso una semplice proporzione il trattamento pensionistico a requisiti pieni e quello – la nostra incognita X- a requisiti ridotti.

In sostanza, imposteremo come segue l’equazione, assumendo per ipotesi che il trattamento pensionistico a requisiti pieni corrisponda a 1.500 € lordi:

1.500€: 42 (anni) = X:32 (anni) dove 32 è l’ipotetica minor vita contributiva conseguente all’infortunio.

E svolgeremo la proporzione come segue, per ricavare il valore di X che sarà il nostro valore mensile della pensione decurtata:

X= 1.500X32 = 1.142,00 € lordi;

Dove il nostro danno pensionistico mensile è pari alla differenza tra i due trattamenti pensionistici,

€ 1.500 – € 1.142,00 = 358,00 € lordi, da moltiplicarsi poi per 13 mensilità per ricavare il danno pensionistico lordo annuo ( nel nostro caso, € 4.654,00) e da moltiplicare ulteriormente per il numero di anni pari alla differenza tra l’età del danneggiato al momento della cessazione del rapporto di lavoro e la aspettativa di vita media come indicata annualmente dall’ISTAT.

Nel nostro esempio, maschio di 52 anni al momento della cessazione del rapporto di lavoro a causa dell’infortunio, e considerata l’aspettativa di vita di 80 anni indicata per gli uomini dall’Istat nel 2025, 80-52=28 anni di aspettativa di vita non lavorativa.
Quindi il valore annuo calcolato come sopra, del danno pensionistico per € 4.654,00, si moltiplicherà per 28 anni, ottenendosi il risultato di € 130,312,00.

Lo si ripete: la modalità di calcolo appena indicata è piuttosto spannometrica e senz’altro imprecisa. Ma come detto, al legale sarà sufficiente dare adeguatamente conto delle modalità di calcolo (e delle basi di calcolo dalle quali si sarà partiti) al fine di rispettare il parametro di adeguata determinazione del petitum ex art. 414 n. 3 cpc.
In ogni caso si chiederà comunque prudenzialmente in via istruttoria l’ammissione di CTU contabile per il caso di contestazione avversaria del quantum o dei metodi di calcolo.

Viceversa, se siamo il legale di azienda datrice di lavoro, effettueremo gli stessi calcoli per quantificare al nostro Cliente il rischio in caso di soccombenza e, dunque, se del caso, operare ragionate valutazioni in ambito conciliativo, con la precisazione che meglio si illustrerà in prosieguo.

Il momento di insorgenza del danno pensionistico

Va ricordato che di per sé il danno pensionistico vero e proprio, inteso come diminuzione del trattamento pensionistico del quale il lavoratore potrà fruire una volta in quiescenza, si integra solamente nel momento del collocamento a riposo, non prima.

Pertanto più correttamente ciò di cui stiamo ragionando ora è una perdita patrimoniale futura, conseguenza però dalla riduzione, attuale, delle retribuzioni in essere e dunque della contribuzione, a causa del sinistro. Pertanto, se è vero che nel momento in cui si rivendica il risarcimento delle varie voci di danno patrimoniale da infortunio sul lavoro il diritto a pensione non è ancora sorto e quindi entrato nel patrimonio del soggetto infortunato, è però incontestabile che non appena a causa di infortunio o malattia professionale si verifichi la perdita o riduzione della retribuzione, si integra immediatamente il danno da perdita delle contribuzioni, che in seguito produrrà comunque – in maniera certa ed ineluttabile – un danno pensionistico.

Quindi, quando in questa sede parliamo di danno pensionistico, dovremmo probabilmente più correttamente esprimerci in termini di danno da perdita contributiva, anche per prevenire facili eccezioni di inammissibilità.

Le insidie: le transazioni

Fermo restando quanto appena precisato nel paragrafo che precede circa la denominazione della voce di danno, mette conto ragionare di un aspetto estremamente delicato, ovvero lo spazio d’azione che residua in punto di danno pensionistico in seguito ad una eventuale transazione ex art 2113 c.c. che sia intervenuta ad esempio circa la cessazione del rapporto di lavoro (a seguito dell’infortunio e della conseguente perdita della capacità lavorativa).

È infatti dato di comune esperienza professionale in questi casi sottoscrivere transazioni estese, che coprono cioè ogni ipotetico profilo di rivendicazione e di danno inerente il rapporto di lavoro.

La domanda è: può però una transazione coprire anche il danno pensionistico?

Ebbene la Suprema Corte si è espressa al riguardo in termini negativi. Con la sentenza n. 6664 del 1 marzo 2022, e con l’ordinanza n. 26891/2024, la Cassazione ha chiarito che una transazione, anche in sede protetta, che comporti rinuncia a diritti non disponibili e/o non ancora entrati nel patrimonio giuridico di una delle parti, è nulla per contrasto con norme imperative: e per la Suprema Corte tanto il diritto alla pensione, che quello alle retribuzioni future, sono diritti non disponibili né già entrati nel patrimonio giuridico del lavoratore.

Non possono dunque considerarsi validamente rinunciati nemmeno con transazione che li contemplasse in maniera esplicita.

Ne consegue che quand’anche fosse intercorsa una transazione di tal fatta, residuerebbe comunque la possibilità di agire per il risarcimento del danno pensionistico o, rectius, da contribuzione ridotta in conseguenza di infortunio o malattia professionale.
Di un tanto, di nuovo, dovrà tenere conto anche il legale di parte datoriale, al fine di valutare correttamente i rischi della situazione.

Altri approfondimenti e documentazione in merito a lo svolgimento di tutto il workshop, lo potete trovare sul Modulo24 de Il Sole 24 Ore

Per i non addetti ai lavori, ricordiamo che è sempre bene consultare un esperto in materia di Diritto del Lavoro, per avere un quadro preciso sulla propria situazione e soprattutto sul calcolo del Danno Pensionistico.

Lo Studio Daneluzzi tratta di diritto del lavoro?

Certamente . L’avv. Chiara Daneluzzi è avvocato giuslavorista e tratta cause e controversie di lavoro sin dal 1999. È membro del direttivo veneto di Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI) dal 2022, la più rappresentativa associazione specialistica del diritto del lavoro, che la certifica come avvocato del lavoro esperto.
Grazie all’esperienza maturata in molte cause di successo, lo Studio può offrirvi sia consulenza che assistervi in giudizio e patrocina ricorsi avanti TAR e Consiglio di Statoessendo l’avv. Daneluzzi anche Cassazionista.
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